di Giampaolo Piagnerelli
L'impiegato pubblico che non fornisce tempestivamente documenti al cittadino è imputabile per rifiuto di atti d'ufficio. A puntualizzare il principio la Corte di cassazione con la sentenza n. 14466/09 (disponibile sul sito on line di «Guida Normativa»). I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda che vedeva protagonista un cittadino siciliano che, in merito a un terreno per il quale era stata chiesta l'espropriazione, non era venuto a conoscenza di un atto di cessione dell'area da parte della regione a un Comune per la realizzazione di un parcheggio.
Ora alla luce di quanto chiarito la sanzione prevista dall'articolo 328 del codice penale potrebbe sembrare sproporzionata. I giudici di piazza Cavour, tuttavia, hanno specificato che la fattispecie ricorre pienamente perchè se da una parte il cittadino aveva avuto cognizione della possibile espropriazione, quest'ultimo di fronte a un nuovo e diverso provvedimento sull'area poteva tutelarsi in modo diverso. Ad esempio intraprendendo nuove iniziative legali per ottenere il risarcimento dei danni, oppure accedendo alla retrocessione o anche rinunciando in via definitiva a ogni azione.
Conclude la sentenza che poi l'impiegato pubblico, proprio per il ruolo tecnico a lui attribuito (visto che aveva partecipato attivamente al progetto di sistemazione definitiva dell'area a parcheggio) fosse tenuto a trasmettere tempestivamente i documenti. Infatti l'azione tipica del delitto previsto dall'articolo 328 del Codice penale è integrata «dal mancato compimento di un atto ufficiale da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, con la conseguenza che il reato, omissivo proprio a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del predetto termine».
Meditate gente meditate...
dal sito de Il sole24 ore