Da ilsole24ore - Il premier Silvio Berlusconi ieri ha detto a Porta a Porta che un precario che perde il lavoro ha diritto alla cassa integrazione. Una frase contestata dall'opposizione, compresi gli ex ministri del Lavoro del centro sinistra Cesare Damiano e Tiziano Treu.
Questo è quanto previsto dall'attuale normativa. L'ombrello delle misure in favore dei precari che perdono il lavoro non offre riparo a tutti. Anzi lascia scoperti proprio i più deboli.
L'una tantum per i collaboratori a progetto. Fra le misure a sostegno del reddito l'articolo 19 del decreto legge 185/2008 stabilisce l'erogazione di una somma "una tantum" a favore dei collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo e che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno 2009, l'articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell'anno precedente a quello di riferimento, stanziando a tal fine ulteriori 100 milioni di euro rispetto ai 100 già destinati a questo intervento. L'una-tantum tornerà al 10% del reddito nel biennio 2010-2011.
Non c'è diritto alla cassa integrazione. A favore di questi lavoratori non interviene, quindi, la cassa integrazione, né ordinaria né in deroga, ma una misura di sostegno forfettariamente calcolata su un reddito che non può essere inferiore ai 5mila euro, né superiore, nel 2008, a 13.819 euro. Il che significa che l'una-tantum potrà concretizzarsi, quest'anno, in una somma variabile da 1.000 a 2.764 euro a condizione che:
a) il collaboratore a progetto abbia, nel periodo di riferimento, prestato la sua attività per un solo committente;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento siano stati accreditati presso la gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la stessa gestione separata;
d) nell'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
e) abbia conseguito l'anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per l'anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro.
La domanda si presenta all'Inps. Se ricorrono i presupposti, la domanda deve essere presentata dall'interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello fornito dall'Inps in allegato alla circolare n. 74 del 26 u.s. Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l' evento "fine lavoro" si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento. I periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a progetto rilevano, se svolti presso la stessa impresa in sommatoria con periodi di lavoro subordinato, ai fini del calcolo del requisito occupazionale per il diritto alla cassa integrazione, anche in deroga, e alla mobilità. Anche in questo caso, però, deve trattarsi di soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle mensilità accreditate come lavoratori a progetto.
Cosa spetta agli apprendisti. Interventi a sostegno del reddito in misura pari all'indennità di disoccupazione ordinaria sono destinati anche agli apprendisti, sospesi dal lavoro o licenziati, per un massimo di 90 giornate per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, purchè intervenga un ente bilaterale con il 20 per cento. Apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione possono, infine, essere destinatari di ammortizzatori sociali "in deroga", oggetto di specifici accordi fra parti sociali e regioni.
Questo è quanto previsto dall'attuale normativa. L'ombrello delle misure in favore dei precari che perdono il lavoro non offre riparo a tutti. Anzi lascia scoperti proprio i più deboli.
L'una tantum per i collaboratori a progetto. Fra le misure a sostegno del reddito l'articolo 19 del decreto legge 185/2008 stabilisce l'erogazione di una somma "una tantum" a favore dei collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo e che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno 2009, l'articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell'anno precedente a quello di riferimento, stanziando a tal fine ulteriori 100 milioni di euro rispetto ai 100 già destinati a questo intervento. L'una-tantum tornerà al 10% del reddito nel biennio 2010-2011.
Non c'è diritto alla cassa integrazione. A favore di questi lavoratori non interviene, quindi, la cassa integrazione, né ordinaria né in deroga, ma una misura di sostegno forfettariamente calcolata su un reddito che non può essere inferiore ai 5mila euro, né superiore, nel 2008, a 13.819 euro. Il che significa che l'una-tantum potrà concretizzarsi, quest'anno, in una somma variabile da 1.000 a 2.764 euro a condizione che:
a) il collaboratore a progetto abbia, nel periodo di riferimento, prestato la sua attività per un solo committente;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento siano stati accreditati presso la gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la stessa gestione separata;
d) nell'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
e) abbia conseguito l'anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per l'anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro.
La domanda si presenta all'Inps. Se ricorrono i presupposti, la domanda deve essere presentata dall'interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello fornito dall'Inps in allegato alla circolare n. 74 del 26 u.s. Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l' evento "fine lavoro" si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento. I periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a progetto rilevano, se svolti presso la stessa impresa in sommatoria con periodi di lavoro subordinato, ai fini del calcolo del requisito occupazionale per il diritto alla cassa integrazione, anche in deroga, e alla mobilità. Anche in questo caso, però, deve trattarsi di soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle mensilità accreditate come lavoratori a progetto.
Cosa spetta agli apprendisti. Interventi a sostegno del reddito in misura pari all'indennità di disoccupazione ordinaria sono destinati anche agli apprendisti, sospesi dal lavoro o licenziati, per un massimo di 90 giornate per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, purchè intervenga un ente bilaterale con il 20 per cento. Apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione possono, infine, essere destinatari di ammortizzatori sociali "in deroga", oggetto di specifici accordi fra parti sociali e regioni.
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